L’iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali alla Gestione Separata INPS dal 1 gennaio 2014 è obbligatoria solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare (riferiti alla totalità dei committenti). La base imponibile previdenziale è costituita dal compenso lordo dedotte eventuali spese a carico del committente e risultanti dalla fattura. Spetta ai lavoratori comunicare ai committente il superamento della soglia di esenzione e poi, solo per la prima volta, iscriversi alla GS.

Oltre ai collaboratori occasionali che superano la soglia, sono obbligati all’iscrizione al fondo pensionistico i Liberi professionisti senza cassa (attività a contenuto artistico o professionale, autonoma, abituale e professionale, senza natura di impresa)

Iscrizione INPS
Professionisti: presso la sede INPS ubicata nel territorio di residenza;
Collaboratori occasionali, venditori, ecc: presso la sede INPS a cui fa riferimento la sede amministrativa del committente.

Domanda e Modulo SC04
Per iscriversi alla Gestione Separata bisogna scaricare dal sito INPS e compilare il modello SC04 indicando: dati anagrafici (nome, cognome, residenza, email, recapiti, CF); data inizio attività; attività: “professionista” (Partita IVA, codice attività, non prevede obbligo di iscrizione, se si è soci di studi associati), “collaboratore” o altra attività. Il modulo di domanda può essere consegnato per posta, consegnato agli sportelli delle Sedi o Agenzie, inoltrato chiamando il Contact Center (803164 gratuito da rete fissa; 06164164 da rete mobile a pagamento) e inviato telematicamente.

Aliquote e massimali
Dal 1 gennaio 2014 i massimali e minimali di reddito sono fissati in 100.123 euro e 15.516 euro rispettivamente, mentre le aliquote contributive per gli iscritti alla GS sono quest’anno (vedi Circolare n. 18 del 4 febbraio 2014):

assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione: 22%,
privi di altra tutela previdenziale obbligatoria: 27%,
non pensionati o non assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria: 0,72%.
=> Gestione separata INPS: cosa cambia nel 2014

Ripartizione onere contributivo
In caso di associazione in partecipazione, la ripartizione tra associante ed associato è rispettivamente al 55% e 45%. Per i professionisti l’onere contributivo è tutto a loro carico. In tutti gli altri casi, la quota è pari a 1/3 per il collaboratore e 2/3 per il committente.

Versamento contributi
E’ il committente o associante, in qualità di titolare del rapporto contributivo, che deve versare i contributi entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il mod. F24. Per i collaboratori occasionali inoltre, se la soglia di 5mila euro sopra la quale scatta l’obbligo di iscrizione alla GS, fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese al versamento dei contributi.

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