Cari soci e simpatizzanti Aicp,

con grande onore vi comunico un importante traguardo raggiunto dalla nostra Associazione che è ufficialmente iscritta nella sezione II dell’elenco delle associazioni professionali previste dalla legge 4/2013 sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2027486&idarea1=1934&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor

Tutti i requisiti richiesti dalla legge 4/2013 sono stati vagliati dal Mise che, dopo verifiche molto approfondite, ha accolto la nostra domanda.

La legge 4/2013 prevede per ogni professionista “senza albo”, indipendentemente dall’iscrizione ad un’Associazione, l’indicazione “Professionista ex-legge 4/2013” su tutti documenti inerenti l’esercizio della propria attività.

L’elenco delle associazioni iscritte al MISE ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Alle Associazioni è assegnato il compito di valorizzare le competenze degli iscritti con l’obbligo di aggiornamento professionale costante, di garantire il rispetto di Statuto, Codice di condotta e regolamenti. Particolare importanza è attribuita alla tutela degli utenti attraverso un apposito sportello di riferimento e la trasparenza delle informazioni, per cui la clientela potrà contare sull’esistenza di numerosi aspetti di “Professionalità” della prestazione.

Si tratta di un importante passo per la valorizzazione della qualità , in piena sintonia con le attività associative e i prossimi passi avviati verso le qualificazione e le certificazioni delle nostre competenze.

Da questo momento ognuno di noi, dopo la denominazione “Socio AICP” può aggiungere “Associazione professionale iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013″.  Consultate il seguente link per approfondimenti: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2029843-faq-disposizioni-in-materia-di-professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi

Nota importante

Onde evitare ogni possibile equivoco da parte del pubblico, in riferimento alla professione del Coaching, ci è stato richiesto di inserire in evidenza sul nostro sito la seguente definizione:

Su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, si precisa che la suddetta attività professionale non rientra tra quelle relative alla professione di psicologo ai sensi dell’art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e che i professionisti iscritti all’associazione si impegnano a non svolgere tali attività, salvo che siano dotati del relativo titolo professionale ed iscritti all’Ordine degli psicologi

Ci vedremo presto nei webinar formativi riservati ai soci, per approfondire le competenze distintive AICP.

Stay tuned e buona Associazione!!

Mariateresa Arcidiaco

31/3/2017