3d human with a red question mark

Gentili soci e visitatori sintonizzati sui canali AICP,

facendo seguito a segnalazioni e richieste di informazioni esterne ed interne all’Associazione, vorrei porre la vostra attenzione sul seguente articolo della legge 4/2013 :

Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita’ del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attivita’ professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;

e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita’ alla norma tecnica UNI.

Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’ professionale.

Come si evince, la legge 4/2013 ha istituito per la prima volta, la possibilità di certificare, con valore legale, la professionalità dei coach attraverso la definizione di norme tecniche a cura dell’UNI.

AICP siede al tavolo UNI con altre associazioni ICF, WABC, EMCC, SCP e professionisti della consulenza.

La certificazione di conformità alla norma UNI (non obbligatoria) verrà effettuata da organismi certificatori terzi indipendenti, accreditati presso l’Ente nazionale di accreditamento (Accredia) e verificheranno che il singolo professionista da “certificare”, raggiunga gli standard previsti dalla norma tecnica UNI sul coaching.

Il primo passo per lo sviluppo di una professione, che nasce su un terreno non regolamentato, è stato fatto. Infatti Il 12 Novembre è stata pubblicata la prima norma  https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4416:coaching-pubblicata-la-norma-italiana-uni-11601&catid=170:commerciale&Itemid=2612 e riguarda il Coaching – Definizione, classificazione, caratteristiche e requisiti del servizi.

Inoltre sono appena cominciati i lavori sulla figura professionale del coach: requisiti di conoscenza, abilità, competenza. Di tutto ciò ne parleremo ampiamente prossimamente e forniremo costanti aggiornamenti e novità anche attraverso i Responsabili dei Coaching Club.

Tornando alle richieste pervenute e per garantire la massima trasparenza delle informazioni, sintetizzo i seguenti punti:

  1. le associazioni possono rilasciare un’ attestazione di regolare iscrizione (secondo quanto stabilito da statuto, carta etica e regolamenti);
  2. Le associazioni “non certificano” coach o corsi di coaching, poiché le “certificazioni” sono di competenza di appositi organismi certificatori;
  3. Di conseguenza non si può  utilizzare la terminologia coach certificato AICP, o di altra associazione. Correggete (se serve) biglietti da visita o profili su siti, social, contratti ecc;
  4. I corsi di coaching “riconosciuti” da AICP, che hanno seguito un iter di riconoscimento, sono solo quelli pubblicati sul nostro sito;
  5. E’ obbligatorio inserire in tutti i documenti il riferimento “Attività professionale di cui alla legge 4/2013”

Chi afferma il contrario è disinformato, oppure comunica informazioni fuorvianti. Passate parola tra i vostri colleghi o segnalate allo sportello del consumatore eventuali irregolarità che coinvolgano AICP. Grazie per la collaborazione.

A tutti… Buona Associazione

Mariateresa Arcidiaco

Presidente AICP

Roma, 11 dicembre ’15